1.Il “Movimento per la difesa ed il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale” con sede presso la casa della Cultura a Milano, in memoria degli oltre 16.000 morti per Covid-19, ed in solidarietà con le loro famiglie e l’intera popolazione Lombarda, chiede al Consiglio Regionale ed al Governo Nazionale l’abrogazione della Legge Regionale 11 agosto 2015 – n.23 la cui sperimentazione scade nel prossimo mese di agosto. Si tratta di una Legge Regionale che, ancor prima della pandemia virale, ha dimostrato ampiamente di non corrispondere ai bisogni sanitari di milioni di persone e di favorire soprattutto la sanità privata.
2. Detta Legge Regionale per responsabilità delle Giunte e delle maggioranze Consigliari che l’hanno progettata, approvata e gestita è stata una concausa efficiente del disastro sanitario, sociale ed economico verificatosi nei primi mesi dell’anno 2020 per l’evento pandemico. Giudizi negativi sulla responsabilità degli amministratori soprattutto regionali sono stati espressi anche dal Presidente della Repubblica nella sua visita a Bergamo del 28 Giugno 2020.
3. La Legge Regionale 23/2015 è chiaramente illegittima e di dubbia costituzionalità. Pertanto il movimento chiede, tenuto conto della Costituzione rinnovellata a seguito del referendum del 4 Dicembre 2016, che il Consiglio Regionale, senza indugio, proceda alla predisposizione di una nuova Legge Regionale che sia rispettosa dei principi e dei valori della Riforma sanitaria.
4. Non vi è dubbio alcuno che la Regione Lombardia si debba dotare di un nuovo ”Servizio Sociosanitario”, unitario e globale, decentrato nel territorio, partecipato e controllato dagli utenti.
5. I pilastri del nuovo Servizio Sociosanitario sono: i Dipartimenti di Prevenzione, i Distretti, la Rete Ospedaliera da razionalizzare e ammodernare.
6. Strategici pertanto debbono essere: il rapporto con i Comuni, la programmazione Sociosanitaria, il Piano regionale di Prevenzione, l’aggiornamento radicale del Piano Regionale Pandemico, l’integrazione Sociosanitaria e soprattutto l’unificazione sinergica della prevenzione, della diagnosi, della cura, della riabilitazione, la formazione degli operatori e la ricerca scientifica, specie quella applicata agli obiettivi e alle priorità della programmazione e non ultimo il finanziamento adeguato del Servizio Sociosanitario.
7. Le istituzioni e le articolazioni territoriali del Servizio sociosanitario regionale debbono essere allocate di norma nelle Provincie Lombarde,.fatta eccezione per la città Metropolitana di Milano e per la Provincia di Brescia.
8. Vanno pertanto istituite le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere.
9. Gli Ospedali – aziende vanno a nostro giudizio limitati alle sole realtà dove si esercita in modo prevalente la formazione degli operatori sanitari, sociosanitari e dei tecnici della salute e la ricerca scientifica.
10. Contrariamente a quanto scritto nella Legge Regionale 23 del 2015 la sanità privata ha un ruolo integrativo e non sostitutivo della Sanità Pubblica.
11. La priorità dei finanziamenti, specie nell’attuale contingenza storica, spetta alla Prevenzione ed alla Assistenza Sanitaria Primaria. E’ fatto obbligo ai Medici di Medicina Generale (MMG) ed ai Pediatri di Libera Scelta (PLS) di associarsi sull’intero territorio regionale come peraltro è previsto dai contratti nazionali di lavoro per la Medicina e per la Pediatria. Il controllo di dette attività deve essere svolto dai Distretti. I Dipartimenti di Prevenzione, uno per ogni Azienda Unità Locale Sociosanitaria, sono dotati dei Servizi di cui al Decreto Legislativo n. 229 del 1999. I Dipartimenti sono inoltre dotati di un Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP). Il finanziamento per i Dipartimenti di Prevenzione e dei relativi Laboratori di Sanità Pubblica deve essere pari ad almeno il 10% della Spesa Sanitaria Regionale.
12. L’aggiornamento degli operatori integrativo degli ECM, è obbligatorio e si svolge a cura ed a spese della Regione. Va potenziata in modo significativo la collaborazione, specie per le specializzazioni mediche, fra le Università e le strutture del Servizio Sociosanitario Regionale.
13. Fermo restando le funzioni, i compiti e le responsabilità della Regione in materia di programmazione, indirizzo, controllo e finanziamento del Servizio Sociosanitario Regionale, nonché la nomina dei titolari delle direzioni strategiche delle aziende sanitarie, viene istituito un organismo di garanzia nominato dall’assemblea dei Sindaci dei Comuni delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie con compiti di sorveglianza e di pareri vincolanti sui bilanci delle Aziende di competenza.
14.È fatto divieto di istituire Aziende Sanitarie Regionali con compiti di gestione diretta sulle articolazioni territoriali e istituzionali della Sanità Pubblica come peraltro previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
15. E’ naturale che ogni norma in contrasto con la presente legge sia abrogata.
Per la segreteria del Movimento,
Vittorio Carreri
(lunedì 6 luglio 2020)