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Quando la legge “ad personam” va bene alla sinistra e alla destra

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Per anni ci siamo scontrati con le leggi “ad personam”. Ma  se la legge “ad personam” riguarda uno di sinistra, non è più “ad personam” : o meglio lo è, ma  è per la salvezza della città , del mondo,  dell’universo intero:  diventa una soluzione salvifica del bene di tutti. Prendete il “Salva Sala Rovina Italia” : è una legge per bloccare le indagini della magistratura e per confermare il “metodo Milano”. ovvero costruire al di fuori delle norme che sono state in vigore dal 1942 (confermate poi dalle leggi della Repubblica) o dal 1968. Crozza ha mirabilmente sintetizzato “costruire al posto di una cabina telefonica un grattacielo”.

E il tutto avviene grazie a coloro che hanno sostenuto e sostengono – ne hanno fatto un dogma ideologico –  che la politica non deve interferire con la magistratura: un bel paradosso, e la cosa ancora più triste che si faccia un intervento contro la magistratura “ad personam”, per salvare il marchese Sala del Grillo.

E così dal campo largo si è passati  al campo minato, in cui sono andati a braccetto PD e Fratelli d’Italia, con Forza Italia Lega e Noi moderati. Per fare un favore al marchese Sala del Grillo si mette a repentaglio una cultura urbanistica, frutto di una politica che aveva finalmente tagliato le mani sulla città e fatto entrare nel senso comune, anche degli operatori,  che uno sviluppo equilibrato e corretto è meglio di una crescita disordinata basata sull’abusivismo.

E fanno davvero pena quegli intellettuali che difendono questa porcata “ad personam” perché  evita il blocco delle attività edilizie, confermando una visione distorta delle attività economiche. Perché se dobbiamo credere che le attività edilizie possano svolgersi solo con l’ abuso edilizio o fuori dalle regole,  si conferma il principio per cui le leggi si applicano ai cittadini che non hanno santi in paradiso e  che se vogliono fare le cose correttamente inciampano nella lentezza assurda   (vera o artificiosa) della burocrazia, mentre  per gli altri, i “settori dinamici”,  le leggi si interpretano con il  “fai da te”  e per costoro c’è sempre un condono pronto.

Di fatto, è stravagante che a distanza di ottanta anni o di cinquant’anni si dia l’interpretazione autentica di leggi così lontane nel tempo e sopravvissute a decine e decine di interventi legislativi, nazionali e regionali, che molto spesso le hanno rafforzate e consolidate.

Con questa legge è stato attribuito un significato retroattivo ad una disposizione originaria, che per decenni è stata interpretata, dai Comuni come dalla giurisprudenza, in modo del tutto diverso.

Ed è talmente così che gli estensori di questa legge hanno dovuto scrivere che questa “interpretazione” è “in vista di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge”.

Il legislatore si accorge che sta creando una norma “ad personam”, che coinvolge però l’intero territorio nazionale, e quindi tenta di pararsi con la promessa di una nuova “organica” disciplina di settore da farsi “entro sei mesi”. Viene da piangere poiché “fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore” sono compresi in questa legge “gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione,  anche integralmente differenti da quelli originari, realizzati o assentiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.

Ora, nelle sentenze della Corte Costituzionale, e della Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU), è stato sempre affermato come fondamentale valore di civiltà giuridica  il principio di non retroattività della legge, non solo ovviamente nella materia penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento.

Sicuramente si aprirà un contenzioso davanti alla Corte costituzionale  “circa la corretta interpretazione dell’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942), che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell’ambito del territorio comunale, recando l’interpretazione autentica della richiamata disposizione nonché di quelle, ad essa collegate, di cui agli articoli 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e 3, comma 1, lettera d), del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001);” come da parere della Commissione I Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

E d’altra parte che qualcosa non andava in questa legge, che rischiava di danneggiare anche le casse dello Stato,  è confermato dal comma 8  come dichiarato dalla   Commissione V Bilancio, Tesoro Programmazione : “le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 consentono di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame”.

Ma c’è di più: per la Corte Costituzionale e per la CEDU una autoqualificazione di interpretazione autentica di una norma può essere il sintomo di una funzione impropria della funzione legislativa, tanto più laddove il legislatore voglia incidere su un contenzioso pendente presso i magistrati inquirenti, penali e contabili. E la cosa assume aspetti maggiormente incostituzionali quando la “interpretazione” interviene su giudizi pendenti in cui è coinvolta la pubblica amministrazione.

Gli interventi legislativi su giudizi in corso sono ammessi dalla Corte costituzionale e dalla Cedu solo quando esista una ragionevole e giustificata esigenza di tutelare principi, beni e diritti costituzionali o imperative ragioni di interesse generale.

Non è il caso della legge in questione,  così come si evince dalle relazioni illustrative o dai lavori di commissione. Ne consegue che una legge che interviene su procedimenti penali e contabili in corso viola il principio dei corretti rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, della effettiva autonomia e separazione del potere giudiziario. Inoltre la legge crea uno sbilanciamento tra le parti coinvolte, a danno dell’interesse generale, di fatto impedendo ai cittadini offesi dagli abusi edilizi di agire come parte offesa o come parte civile nei procedimenti in cui si presume che la pubblica amministrazione abbia creato, con il suo comportamento, un danno a gruppi di cittadini o alla stessa comunità.

A più riprese è stato rilevato, in sede costituzionale, l’uso distorto del potere legislativo, quando il metodo e la tempistica del legislatore influisce direttamente su procedimenti in corso e quando l’intervento legislativo si colloca a notevole distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni oggetto di “interpretazione autentica”

Ed è proprio così, poiché, a detta dei proponenti e dei sostenitori di questa legge, essa è concepita proprio come una invasione di campo del potere legislativo, che dice al potere giudiziario “ fermi, non potete indagare, perché io interpreto la legge in maniera difforme da voi: voi non potete indagare perché per noi quelli non sono abusi edilizi, e vi dico che non sono tali a partire dal 2013”.

E per di più toglie ai Consigli Comunali il potere di definizione degli assetti urbanistici della città, cancellando i piani attuativi o piani di lottizzazione convenzionata previsti dalla legge originaria, sottraendo loro la definizione dell’assetto delle città, con gli standard di servizi e quindi la valutazione sulle condizioni di vita dei cittadini

Questa legge – come ebbe già a dire in altro procedimento la Corte costituzionale –  “avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma della  Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 della Costituzione”.

C’è da augurarsi che al Senato questa legge non passi, e prevalga la  volontà di non creare un contenzioso con la Corte Costituzionale.

C’è solo un modo per risolvere il tutto: il Comune ritira i provvedimenti illegittimi, contra legem o extra legem e ripropone in forma corretta i titoli edilizi con i relativi oneri.

Tutto il resto crea una pezza  peggiore del  danno.

“La colpa, caro Bruto, non sta nelle stelle, ma in noi stessi” “Buona notte, e buona fortuna”

Luigi Corbani

(lunedì 2 dicembre 2024)

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